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Giovedì, 25 Aprile 2024
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Gomme invernali, l’ordinanza nei dettagli: scatta l'obbligo dal prossimo 15 novembre

Dal prossimo 15 novembre scatta l’ordinanza relativa all’obbligo di viaggiare su strada muniti di pneumatici da neve o catene a bordo per la circolazione stradale

Il servizio viabilità della provincia di Terni comunica i dettagli dell’ordinanza, relativa all’obbligo di viaggiare su strada, muniti di pneumatici da neve o catene a bordo per la circolazione stradale. Il periodo di riferimento è il seguente: inizio venerdì 15 novembre e termine 15 aprile del 2020. Il provvedimento, emesso dal direttore dell’area tecnica Marco Serini, interessa un totale di oltre 800 chilometri di strade fra provinciali e regionali.

“L’ordinanza riguarda tutte le situazioni in cui le basse temperature invernali possano creare condizioni di viabilità tali da non garantire la sicurezza senza il rispetto delle leggi vigenti. In queste situazioni i veicoli in transito sulle strade se sprovvisti di pneumatici invernali, di catene a bordo o di altri mezzi antisdrucciolevoli, possono, oltre essere causa essi stessi di incidenti, determinare ingombro o causare blocchi alla circolazione veicolare rendendo difficile gli interventi di eventuali mezzi di soccorso, di pubblica utilità, di sgombero neve o di spargimento di sale. L’ordinanza prevede anche che i ciclomotori a due ruote, i motocicli e i velocipedi possano circolare sulle strade solo in assenza di neve, ghiaccio o fenomeni nevosi in corso.

Gli pneumatici invernali che devono essere impiegati sono quelli conformi alla Direttiva Comunitaria 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee, e successive modifiche, ovvero quelli che rispettano il corrispondente regolamento UNECE muniti del previsto marchio di omologazione. I dispositivi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa ai pneumatici invernali sono invece quelli di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 maggio 2011. Sono ammessi quelli rispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l’impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 marzo 2002-Norme concernenti le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. Allo scopo di evitare interpretazioni non uniformi circa l’impiego dei mezzi antisdrucciolevoli, si chiarisce che i medesimi devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale. Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l’installazione deve riguardare tutte le ruote, anche in coerenza con la Circolare n.58/71 prot. n.557/2174/D del 22/10/1971, emanata dal Ministro dei Trasporti e dell’Aviazione Civile”.

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