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Giovedì, 18 Aprile 2024
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Consigliere decaduto, il Tar rinvia la palla al giudice ordinario

Inamissibile per difetto di giurisdizione il ricorso presentato dall'ex capogruppo di Forza Italia, Raffaello Federighi, contro il Comune e la subentrante Valeria D'Acunzo

"Difetto di giurisdizione". Con questa motivazione la sezione prima del Tar dell'Umbria ha dichiarato "inamissibile" il ricorso presentato dall'ex capogruppo di Forza Italia al consiglio comunale di Terni, Raffaello Federighi, contro il provvedimento dell'assemblea di palazzo Spada che lo aveva fatto decadere dalla carica per gli effetti della legge Severino. 

Nel ricorso Federighi aveva chiamato in causa sia l'amministrazione comunale che Valeria D'Acunzo, la consigliera subentrata dopo la revoca poi dopo solo pochi giorni passata al gruppo misto anche per le conseguenze di questa vicenda. Nel procedimento il legale dell'ex consigliere azzurro, Massimo Proietti, ha contestato "la violazione e falsa applicazione della legge, eccependo la questione di legittimità costituzionale nella parte cui non prevede espressi limiti temporali alla incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali, la violazione di legge per omesso avviso di avvio di procedimento di revoca, nonché di nullità estesa ai voti di lista quanto all’atto di surroga e l'eccesso di potere e violazione di legge per difetto di motivazione dell’atto di revoca". 

Tuttavia i giudici hanno accolto le tesi dell'avvocatura comunale e dei legali della D'Acunzo che avevano sollevato l'eccezione del difetto di giurisdizione del tribunale amministrativo. "L’eccezione è fondata - si legge nella sentenza - in quanto la domanda del ricorrente involge una questione di diritti soggettivi per questioni di incandidabilità dello stesso a consigliere comunale, materia che rientra nell’alveo della giurisdizione del giudice ordinario. La giurisdizione va, pertanto, radicata avuto riguardo alla situazione giuridica soggettiva in riferimento alla quale la tutela viene richiesta, nel caso di specie il diritto soggettivo inerente all'elettorato passivo, e non sulla natura amministrativa del provvedimento oggetto di impugnazione.

La sentenza del Tar umbro richiama anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione "in base ai quali, in materia di contenzioso elettorale amministrativo - si legge ancora - spettano al giudice amministrativo le controversie in tema di operazioni elettorali, la cui regolarità è stabilita nel pubblico interesse, vertendosi in tema di tutela di posizioni d'interesse legittimo. Sono, invece, devolute al giudice ordinario le controversie concernenti l'ineleggibilità, la decadenza e l'incompatibilità, in quanto volte alla tutela del diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato passivo; né la giurisdizione del giudice ordinario incontra limitazioni o deroghe per il caso in cui la questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento perché, anche in tale ipotesi, la decisione verte non sull'annullamento dell'atto amministrativo, bensì sul diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato attivo o passivo".

Per Federighi, condannato a pagare alla D'Acunzo e al Comune le spese di lite per complessivi 1.500 euro, tutto da rifare dunque di fronte al giudice ordinario.   

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