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Venerdì, 19 Aprile 2024
Cronaca

Nasconde in casa più di un chilo d’erba, ma lui si difende: non la vendo, è solo per uso personale

Condannato a un anno di cella e duemila euro di multa, ternano arriva fino alla Cassazione: non ci sono prove dell’attività di spaccio. La decisione dei giudici

Gli hanno trovato in casa oltre un chilo di marijuana. Per la precisione, 1,3 chilogrammi frutto di 17 piante che avrebbero consentito di confezionare circa 3.400 “dosi”. Una scoperta che è costata ad un ternano, classe 1967, una condanna a un anno di cella e duemila euro di multa. “Ma quella droga – ha sostenuto – era per uno personale, non c’è prova dell’attività di spaccio”.

La vicenda comincia a luglio del 2013, quando gli investigatori scoprono in casa dell’uomo – e in parte anche a casa della madre – le 17 piante d’erba. Circa un anno dopo arriva la prima sentenza del Tribunale di Terni che, con rito abbreviato, condanna il presunto spacciatore. A gennaio del 2018, la Corte d’appello di Perugia rivede parzialmente la condanna di primo grado e stabilisce la sua sentenza: cella e multa.

La decisione però viene impugnata. “Non sono stati rinvenuti nelle perquisizioni effettuate al ricorrente strumenti per il confezionamento dello stupefacente per la destinazione al commercio, o somma di denaro ricavata dalla eventuale vendita; la droga, pertanto, era detenuta solo per un uso personale e sul punto la motivazione della Corte di appello è mancante. La sentenza ha ritenuto lo stupefacente destinato allo spaccio – è scritto nel ricorso presentato di fronte ai giudici della Corte di cassazione - solo sul dato quantitativo, non rispondendo alle precise critiche alla sentenza di primo grado dell’atto di appello”.

E ancora: “L’imputato spontaneamente e in collaborazione con la polizia giudiziaria ha indicato il luogo dove teneva lo stupefacente (anche a casa della madre). Ciò evidenziava l’assenza di intenzione del ricorrente di vendere lo stupefacente ma di detenerlo solo per un uso personale. Il nervosismo mostrato dal ricorrente al momento del controllo da parte delle forze dell’ordine è stato ritenuto dal gup e poi dalla Corte di appello elemento di conferma della destinazione della droga alla vendita. Non è logico, invece, ritenere da un nervosismo al momento del fermo per un controllo lo spaccio della sostanza stupefacente”.

Di diverso avviso sono però i giudici di Cassazione. “La Corte di appello motiva, per escludere l’uso personale, rilevando come il dato ponderale risulta incompatibile con uso esclusivamente personale (stupefacente per 3.425 dosi medie) ed inoltre al momento del controllo l'imputato rendeva spontanee dichiarazioni nelle quali ammetteva la cessione a terzi dello stupefacente”.
“Inoltre, l’affermazione dell’uso personale del ricorrente, nel ricorso per cassazione, è generica e, peraltro, scollegata da qualsiasi atto processuale, e costituisce una ricostruzione alternativa del fatto non fondata su dati processuali verificabili, peraltro in contrasto con le stesse spontanee dichiarazioni dell'imputato, rese al momento del controllo”.

In buona sostanza, il tentativo di far passare quella marijuana come “scorta” personale arriva un po’ in ritardo rispetto a quanto è stato invece ricostruito nei primi due gradi di giudizio. Per questo motivo, la Corte di cassazione “dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 2.000 euro in favore della cassa delle ammende”.

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