rotate-mobile
Narni Narni

“Servizi affidati senza gara, danno per il Comune di Narni”: politici e funzionari condannati a pagare

La decisione della Corte dei conti dell’Umbria nei confronti di ex e attuali amministratori per l’affidamento in proroga della gestione dei cimiteri, dell’infopoint turistico e della pulizia degli uffici

“La circostanza che la violazione delle normali norme sulla concorrenza riguardi numerosi e importanti servizi dell’ente, il protrarsi della situazione per vari anni (2012 -2019), la consistente entità degli appalti, che apparivano modesti solo perché illegittimamente frazionati, il numero elevato delle proroghe (diciannove solo per i servizi cimiteriali) rappresentano elementi decisivi che inducono a ritenere grave la condotta dei soggetti che hanno posto in essere i fatti in questione e determinato i conseguenti sviluppi dannosi per ente (...). Le circostanze sopra esposte inducono a ritenere censurabile, negligente e gravemente colpevole la condotta dei convenuti”.

Così i giudici della Corte dei conti dell’Umbria (Pietro Floreani, presidente, Acheropita Mondera, consigliere relatore, e Rosalba Di Giulio, consigliere) nella sentenza numero 11 del 2024 che condanna ex e attuali amministratori del Comune di Narni e due dirigenti “ritenuti responsabili del

danno erariale cagionato al Comune per aver affidato direttamente a privati, in violazione delle regole della concorrenza, alcuni servizi comunali”.

Nel mirino della magistratura contabile sono finiti l’ex sindaco Francesco De Rebotti, otto assessori (Marco Mercuri, Gianni Giombolini, Marco De Arcangelis, Piera Piantoni, Alfonso Morelli, Silvia Bernardini, Lorenzo Lucarelli – attuale sindaco - Silvia Tiberti) e due dirigenti (Lorella Sepi e Pietro Flori) del Comune di Narni,

L’attività di indagine comincia con un esposto anonimo del 30 ottobre 2017 attraverso il quale “la procura è venuta a conoscenza di un presunto danno erariale subito dal Comune di Narni a seguito di affidamenti diretti e/o reiterate proroghe nella gestione di vari servizi comunali, assegnati per

anni a due cooperative sociali, Gea e Alis. Precisamente, i servizi in questione sono i seguenti: servizi cimiteriali, servizi di pulizia degli uffici comunali, servizio di centralino, portineria, uscierato e controllo accessi, servizio di prima accoglienza turistica, infopoint, gestione e telegestione dei parcheggi pubblici”.

Dopo avere analizzato le modalità di affidamento dei servizi attraverso proroghe tecniche, la procura contabile ha concluso evidenziando come questa condotta abbia “leso il principio di concorrenza” e da ciò sia “derivato un danno erariale per il Comune di Narni quantificato in oltre 200mila euro (211.303,19 euro) calcolato attraverso la differenza tra quanto versato dall’ente per i singoli servizi e quanto lo stesso comune ha pagato per i medesimi servizi dopo l’espletamento della gara, tenuto conto del ribasso fornito dalla ditta aggiudicataria”.

La sentenza fa una disamina articolata delle differenze tra costi sostenuti e risparmi successivi alla gara, andando infine a calcolare il “danno tra i convenuti”, indicando infine “dettagliatamente, per ogni servizio, gli atti collegiali degli amministratori e le determine dei dirigenti a seguito dei quali è derivato il danno, distinguendo la posizione dei convenuti in relazione a quattro affidamenti"”.

L’ex sindaco De Rebotti, con una memoria depositata il 20 aprile 2023, ha sostenuto che “l’azione è prescritta perché la citazione è stata notificata a novembre 2022” aggiungendo che “il sindaco e la giunta si sono limitati ad approvare le delibere di conferimento diretto e/o di proroga, ma il Comune è dotato di una struttura deputata alla gestione tecnico amministrativa dell’ente, costituita da dirigenti, segretario generale e avvocatura che non hanno mai sollevato alcuna perplessità in merito all'effettuazione delle proroghe tecniche. Al caso di specie - prosegue la memoria di De Rebotti - si applica il principio della separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni gestorie”. “Inoltre - ha sostenuto l’ex sindaco - il metodo adottato dalla procura per calcolare il danno alla concorrenza non è corretto, perché ha comparato i fatti di Narni con situazioni similari ad altri comuni, diversi per entità e numero di abitanti”.

Simili le argomentazioni addotte dagli altri ex membri della giunta, seppure con alcuni distinguo relativi all’effettiva presenza nell’esecutivo di alcuni esponenti o alla mancanza di una prova certa che “se fosse stata fatta una gara, i servizi sarebbero stati resi per un prezzo inferiore”.

L’attuale sindaco Lorenzo Lucarelli, assessore all’epoca dei fatti contestati, ha eccepito di essere stato assente nella seduta relativa ad una delle delibere oggetto del procedimento, sottolineando - tra le altre cose – che “la stazione appaltante, fissando il costo del servizio, ha preventivamente verificato che la retribuzione corrisposta ai lavoratori rispettasse il minimo sindacale previsto dal contratto collettivo. Quindi, anche se fosse stata esperita una gara, il prezzo dell'appalto non sarebbe mai potuto essere inferiore”.

I dirigenti, dal canto, hanno ribattuto alle ipotesi accusatorie sostenendo “la regolarità del proprio operato”, rilevando garanzia della continuazione del servizio e, in alcuni casi, l’imminenza di una gara in attesa della quale erano state disposte le proroghe.

"La procura regionale - scrivono i giudici in sentenza - ha evidenziato che, dalla documentazione acquisita dalla polizia giudiziaria nell’ambito dell'attività investigativa delegata, non risultano valutazioni specifiche e dettagliate dei programmi di recupero e reinserimento delle persone svantaggiate, mentre tali programmi avrebbero dovuto essere oggetto di specifica valutazione nell’ambito del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa quale parte integrante del progetto tecnico. Circostanza che, di fatto, non si è mai concretizzata dal momento che il servizio si è svolto sistematicamente in regime di proroga e senza procedura ad evidenza pubblica. Sul punto, i convenuti non hanno fornito la prova contraria e quindi risulta indimostrato l’effettivo reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti svantaggiati con conseguente fondatezza della tesi sostenuta dalla procura”.

La sentenza evidenzia ancora un “eccessivo e illegittimo uso dell’istituto della proroga tecnica”, aggiungendo che “non necessita di particolare dimostrazione la circostanza che il pagamento delle somme corrisposte ai soggetti direttamente incaricati sia conseguenza della condotta di coloro che hanno deliberato o disposto l'affidamento diretto del servizio”.

Infine: “La circostanza che la violazione delle normali norme sulla concorrenza riguardi numerosi e importanti servizi dell'ente (servizi cimiteriali per undici cimiteri; pulizia degli uffici comunali; gestione del centralino, portierato, uscierato e controllo accessi; servizio di prima accoglienza turistica, infopoint turistico, gestione e telegestione dei parcheggi pubblici); il protrarsi della situazione per vari anni (2012 -2019); la consistente entità degli appalti, che apparivano modesti solo perché illegittimamente frazionati; il numero elevato delle proroghe (diciannove solo per i servizi cimiteriali), rappresentano elementi decisivi che inducono a ritenere grave la condotta dei soggetti che hanno posto in essere i fatti in questione e determinato i conseguenti sviluppi dannosi per ente (...). Le circostanze sopra esposte inducono a ritenere censurabile, negligente e gravemente colpevole la condotta dei convenuti”.

La sentenza sottolinea inoltre che “come correttamente prospettato dalla procura regionale,

la responsabilità preminente e, quindi, il maggior danno, grava sui dirigenti (Pietro Flori e Lorella Sepi), mentre di minore rilievo (ma pur sempre gravemente colposa) appare la responsabilità degli amministratori (Francesco De Rebotti, Marco Mercuri, Gianni Giombolini, Marco De Arcangelis, Piera Piantoni, Alfonso Morelli, Silvia Bernardini, Lorenzo Lucarelli, Silvia Tiberti)”.

La sentenza rivede però il “conto” complessivo del danno e condanna “Pietro Flori al pagamento di 12.683,05 euro per il danno relativo ai servizi cimiteriali, a titolo di corresponsabilità colposa corrispondente al cinquanta per cento del danno, equitativamente determinato in 25.366,10 euro e pone il restante cinquanta per cento a carico di De Rebotti, Mercuri, Piantoni e Morelli in misura di 2.170,76 euro ciascuno e di Giombolini e De Arcangelis in misura di 2mila euro ciascuno”. “Condanna Pietro Flori al pagamento di 25.783,20 euro relativamente al danno relativo al servizio di gestione del centralino, portierato, uscierato e controllo accessi, a titolo di corresponsabilità parziaria pro quota gravemente colposa, corrispondente al cinquanta per anno equitativamente determinato in 51.566,40 euro e condanna per il restante cinquanta per cento De Rebotti, Mercuri, Morelli, Bernardini, Tiberti in misura di 4.724, 64 euro ciascuno e Lucarelli in misura di 2.160 euro”.

“Condanna Pietro Flori al pagamento di 9.979,11 euro per il danno relativo al servizio di prima accoglienza turistica, infopoint turistico, gestione e telegestione dei parcheggi pubblici equitativamente determinato in 9.979,11 euro a titolo gravemente colposo, in via esclusiva e per l’intero. Condanna Lorella Sepi al pagamento di 18.739,98 euro per il danno relativo al servizio di pulizia degli uffici comunali a titolo gravemente colposo in via esclusiva e per l'intero equitativemente determinato in 18.739,98 euro”.

Condanna infine tutti i convenuti al pagamento delle spese del giudizio, in misura paritaria per ciascuno di essi, liquidate nella misura complessiva di 6.073,10 euro.

In Evidenza

Potrebbe interessarti

“Servizi affidati senza gara, danno per il Comune di Narni”: politici e funzionari condannati a pagare

TerniToday è in caricamento