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“Pineta Centurini, l’ordinanza del Comune di Terni è illegittima e va revocata”

L’istanza del circolo Vas al prefetto: “Situazione nota da anni ma che non è mai stata affrontata. Si preferisce abbattere gli alberi anziché risolvere definitivamente il problema con mezzi ordinari, anche meno afflittivi”

Intanto “sospendere le operazioni di abbattimento degli alberi nella pineta Centurini e poi annullare o revocare l’ordinanza del Comune di Terni” perché “illegittima”.

Queste le richieste avanzate dal circolo Vas (Verdi ambienti e società) di Terni Narni per mano del segretario, Pierluigi Rainone, attraverso la diffida che l’avvocato Valeria Passeri ha inviato in prima istanza al prefetto di Terni e poi a sindaco e giunta di Palazzo Spada, oltreché ad una serie di uffici.

Oggetto della missiva è l’ordinanza con cui è stato disposto l’abbattimento di circa 90 piante all’interno della pineta di viale Centurini in seguito del crollo di un paio di piante. Le operazioni sono iniziate nella mattinata di ieri, 23 agosto, alla presenza di un gruppo di ambientalisti e dovrebbero concludersi entro questo fine settimana.

“Nessuna circostanza contingibile ed urgente degna di rilievo è sopravvenuta rispetto alla problematica nota da almeno cinque anni ma mai affrontata con i mezzi ordinari – scrive l’avvocato Passeri nel documento - L’ordinanza sindacale omette di chiarire per quale motivo la situazione di fatto su cui va ad incidere, non generatasi all’improvviso ma venutasi a delineare nel corso degli anni, non possa essere (sempre che ne sussistessero i presupposti) affrontata con gli atti amministrativi ordinari”.

In particolare, l’avvocato Passeri fa riferimento al programma forestale regionale (Pfr) che “costituisce il quadro di riferimento per i piani pluriennali di opere e di interventi e per l’attuazione dei regolamenti comunitari inerenti il settore forestale”. In base al Pfr sono dunque “le Regioni responsabili di adottare le opportune misure di monitoraggio e d’intercettare i possibili impatti negativi del piano non preventivamente previsti (…). Difetta pertanto la competenza in capo al Comune nell’adozione di siffatta ordinanza”.

“Manca altresì il requisito della atipicità, poiché non può sostenersi che l’ordinamento non contempli strumenti di natura tipica per fronteggiare le situazioni in cui non sia garantito il monitoraggio e i tagli programmati dei rami pericolanti”.

Inoltre, aggiunge il legale, “l’ordinanza non documenta l’eccezionale situazione di pericolo, tale da non potere essere fronteggiata, se non con interventi immediati e indilazionabili, non rientranti tra gli ordinari mezzi previsti dall’ordinamento giuridico. Detti presupposti non sono stati documentati (né, prima ancora, debitamente esposti) nel provvedimento sindacale, il quale non rinvia ad alcuna perizia. In breve, allo stato, manca del tutto un grave pericolo che minacci l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, tali da legittimare l’adozione del provvedimento gravato”.

Date queste premesse, “va dunque ritenuta l’illegittimità dell’ordinanza impugnata per difetto di competenza ed eccesso di potere nella figura sintomatica del difetto di istruttoria, non essendo stata neppure preceduta da un elaborato peritale, ma solo dalla segnalazione di un albero pericolante, e dell'insufficienza e perplessità della motivazione relativamente ai presupposti di legge, nonché per la violazione del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi. Nel caso di alberi pericolosi, con rischio di cedimento, il Comune per poter legittimamente emanare l’ordinanza contestata avrebbe dovuto dimostrare l’impossibilità di provvedere tramite gli strumenti tipici previsti dall’ordinamento".

“L’ordinanza de qua – è un altro passaggio della lettera - non indica nemmeno quali alberi siano da recidere per eliminare i rischi paventati, né indica i livelli di rischio, rispetto alle normali soglie di tolleranza ALARP (As Low As Reasonably Possible), e nemmeno stabilisce entro quale numero compatibile sia possibile il taglio degli alberi a tutela della pubblica incolumità”.

“La motivazione dell’ordinanza si fonda su generiche esigenze di messa in sicurezza dell’area. Si preferisce abbattere una pineta, che rappresenta l’identità di viale Centurini, anziché risolvere definitivamente il problema con mezzi ordinari, anche meno afflittivi. Tuttavia, trattandosi di un fenomeno noto e risalente nel tempo, non è rinvenibile alcuna delle situazioni di eccezionalità ed imprevedibilità che porti a far temere emergenze o pericoli per la pubblica incolumità non di natura eccezionale, temporanea e non altrimenti fronteggiabili”.

Secondo l’analisi dell’avvocato, Palazzo Spada avrebbe dunque emanato “un’ordinanza contingibile e urgente che non rispetta i requisiti imposti dalla legge poiché utilizzata per fronteggiare situazioni di presunto pericolo del tutto prevedibili, ordinarie e permanenti. La presenza nella pineta di viale Centurini di alberi con un precario stato di conservazione e dunque a rischio cedimento è un problema presente ormai da tempo, così come fenomeni tal quali sono diffusi in tutto il territorio della cosiddetta ‘verde’ Umbria, per cui non si è verificato alcun caso eccezionale e imminente che possa determinare l’immediata chiusura al pubblico della pineta né, tanto meno, che ne legittimi la recisione”.

La procedura che secondo l’avvocato e il circolo Vas sarebbe stata corrette, avrebbe dovuto prevedere prima la disposizione di “interventi di manutenzione, finalizzati alla riduzione di un ipotetico rischio di cedimento – allo stato non provato – e di messa in sicurezza della pineta e poi, solo nel caso d'impossibilità di applicare tali misure, optare per il successivo espianto delle alberature. Insomma, non vi è alcuna preliminare valutazione sulla possibilità di ricorrere a rimedi meno afflittivi dell’abbattimento degli alberi”.

Per questo si chiede “in via cautelare e immediata, di sospendere le operazioni di abbattimento degli alberi nella pineta di viale Centurini in Terni, stante il fumus boni iuris del presente ricorso e il periculum in mora, compiuti i tagli delle alberature, in difetto di un’adeguata perizia giurata redatta da un agronomo forestale” e “in via principale” di “annullare e/o revocare, l’ordinanza emessa dal sindaco di Terni”.

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