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Giovedì, 25 Aprile 2024
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Riaperture domenicali per i negozi e il ritorno a scuola per le II e III medie. L'ordinanza della presidente Tesei

Riaprono le domeniche e i festivi le attività commerciali e ritornano a scuola dal 9 dicembre i ragazzi delle seconde medie e terze medie. Tutti i dettagli

Riaprono le domeniche e i festivi le attività commerciali, centri commerciali e negozi di vicinato. Anche per le seconde medie e terze medie riapriranno i cancelli delle scuole. Ecco l'ordinanza appena firmata dalla presidente Tesei e qui puoi scaricare le linee guida per i centri commerciali.

Con questa ordinanza, valida sino al 15 gennaio 2021, si sospendono già da questo weekend le misure restrittive riguardanti il commercio. Rimarranno ovviamente in vigore i provvedimenti contenuti nel nuovo Dpcm. Per ciò che concerne i locali commerciali di vicinato, medie e grandi superfici, nonché i centri commerciali e strutture similari, la Regione Umbria fornisce precise linee guida riguardanti numero massimo e modalità di accesso dell’utenza, gestione del personale, norme comportamentali, sanificazione, informazione all’utenza e altri aspetti.

Accantonata, già dal 9 dicembre, la didattica a distanza per le scuole secondarie di primo grado le cui lezioni, dunque, torneranno in presenza. In questo ambito, l’Ente raccomanda alle aziende che gestiscono servizi di trasporto la verifica del rigoroso rispetto del coefficiente di riempimento pari al 50% della capienza massima, e alle istituzioni scolastiche ed agli enti locali, ognuno per le proprie competenze, di vigilare e porre in essere ogni utile iniziativa e misure necessarie ed idonee al fine di evitare assembramenti.

Rinnovate, inoltre, alcune misure già adottate come il divieto di svolgere attività all’aperto o al chiuso da parte di associazioni e circoli ricreativi e culturali, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età. Sono vietati i giochi da tavolo, delle carte, biliardo, bocce effettuati nei centri e circoli sportivi pubblici e privati. Sospese anche tutte le attività di gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di squadra e di contatto e svolti dalle associazioni e società dilettantistiche.

È sospeso per il medesimo periodo, limitatamente agli atleti di età inferiore ai 18 anni che militano nelle società e nelle associazioni dilettantistiche e amatoriali degli sport di squadra e di contatto, lo svolgimento degli allenamenti e preparazione atletica anche in forma individuale. È altresì precluso per tutti l’uso delle parti comuni nonché degli spogliatoi.

Il testo completo dell'ordinanza regionale

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza è consentita l’apertura nelle giornate di domenica degli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi superfici di vendita al dettaglio, alimentare e non alimentare nonché l’esercizio di ogni altra attività commerciale esercitata su aree pubbliche.

Si applicano, comunque, a tutte le attività commerciali le disposizioni del DPCM 3 dicembre 2020. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza e fino al 15 gennaio 2021 gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi superfici di vendita di cui alle lettere f), g) ed h) dell’articolo 18 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 hanno l’obbligo di rispettare le seguenti disposizioni:

• mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale non inferiore ad un metro; • garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell’orario di apertura;

• obbligo di messa a disposizione della clientela di sistemi per la disinfestazione delle mani e guanti monouso. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;

• garanzia di adeguata areazione naturale e ricambio d’aria;

• accessi regolamentati secondo le seguenti modalità:

A) per locali fino a quaranta metri possono accedere al massimo una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;

B) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera A), l’accesso è regolamentato nel limite del rapporto di una persona ogni 10 mq. di superficie lorda di pavimento, con arrotondamento all’unità inferiore, garantendo sempre la distanza interpersonale di almeno un metro;

C) dovranno essere differenziati, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;

D) all’ingresso di ogni esercizio commerciale dovrà essere esposto un cartello indicante il numero massimo di clienti che possono essere presenti contemporaneamente all’interno sulla base della superficie del locale; • adozione di modalità di accesso per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Ai centri commerciali o attività comunque denominate nonché ai centri commerciali, mercati, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture assimilabili ed alle attività economiche e commerciali svolte negli stessi si applicano le disposizioni di cui all’allegato 1. 4.

A decorrere dal 9 dicembre 2020 le attività didattiche delle classi prime, seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado, statali e paritarie, sono realizzate in presenza nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1 comma 10 lettera s) del DPCM 3 dicembre 2020.

E’ raccomandato:

• alle aziende che gestiscono servizi di trasporto la verifica del rigoroso rispetto del coefficiente di riempimento pari 50% dei mezzi di trasporto di cui alle disposizioni dell’articolo 1 comma 10 lettera mm) del DPCM 3 dicembre 2020;

• alle istituzione scolastiche ed agli enti locali, ognuno per le proprie competenze, di vigilare e porre in essere ogni utile iniziativa ed attivare tutte le misure necessarie ed idonee al fine di evitare assembramenti.

A decorrere dal giorno 7 dicembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021 si applicano, per i corsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP) presso le agenzie formative e gli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà, degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), nonché a tutte le altre attività di formazione, le disposizioni di cui all’articolo 1 comma 10 lettera s) del DPCM 3 dicembre 2020 nel rispetto delle specifiche note del Ministero dell’Istruzione. 

A decorrere dal giorno 7 dicembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021 sono sospese tutte le attività in presenza degli organismi e soggetti privati, diversi dalle scuole paritarie e non paritarie, che svolgono corsi nelle materie presenti negli ordinamenti scolastici di competenza del Ministero della Pubblica Istruzione. Art. 4 1.

A decorre dal giorno 7 dicembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021 sono sospese tutte le attività di gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di squadra e di contatto individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e svolti esclusivamente dalle associazioni e società dilettantistiche.

È sospeso per il medesimo periodo limitatamente agli atleti di età inferiore ai 18 anni che militano nelle società e nelle associazioni dilettantistiche e amatoriali degli sport di squadra e di contatto come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, lo svolgimento degli allenamenti e preparazione atletica anche in forma individuale sia al chiuso che in spazi aperti.

Non è consentito per tutti gli atleti l’uso delle parti comuni nonché degli spogliatoi relativamente alle associazioni e società dilettantistiche per le attività di allenamento e preparazione alle competizioni esclusivamente di rilevanza regionale, provinciale e locale. 

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