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Venerdì, 19 Aprile 2024
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Carriere in Provincia, condannati gli ex amministratori

La sezione di Appello della Corte dei conti conferma il danno erariale: l'ex presidente Polli, sei assessori e due dirigenti dovranno risarcire 44mila euro

Progressioni di carriera "irregolari". Dovranno risarcire poco meno di 44mila euro i nove ex amministratori e dirigenti della Provincia di Terni ai quali la Corte dei conti aveva contestato il danno erariale per le procedure che avevano interessato il personale di palazzo Bazzani tra il 2007 e il 2010.

Le progressioni contestate riguardavano 9 dipendenti ma in primo grado i magistrati contabili ne avevano ritenute irregolari due in ragione "dell’assenza di professionalità specifica" in un caso e alla "pretestuosità dell’inquadramento" nell'altro quale istruttore amministrativo settore ambiente che, dopo neanche un mese, era stata assegnata quale segretaria alla segreteria del direttore generale. Così si era arrivati alla condanna a vario titolo a risarcire la somma complessiva di 44.001,33 euro tra l'ex assessore al Personale, Domenico Rosati, l'ex dirigente delle Risorse umane e relazioni sindacali, Giovanni Vaccari, l'ex presidente Feliciano Polli, l'allora segretario generale Antonio De Guglielmo e gli ex assessori Vittorio Piacenti D’Ubaldi, Fabio Paparelli, Fabrizio Bellini, Marcello Bigerna e Filippo Beco.

La terza sezione di appello della Corte dei conti ha confermato la sentenza abbassando lievemente la cifra da risarcire a 43.637,59 euro, in virtù della rideterminazione della retribuzione di una delle dipendenti che aveva usufruito delle progressioni verticali, e ribadendo anche le percentuali di responsabilità tra i condannati: 50% per Rosati che era stato il proponente della procedura, 20% per Vaccari, 10% per Polli e De Guglielmo, 2% per tutti gli altri.  

In particolare gli ex amministratori hanno contestato la ricostruzione del giudice di primo grado sostenendo che la deliberazione che ha disposto le verticalizzazioni fosse intervenuta a seguito di pareri tecnici e attività istruttorie svolte dai competenti uffici dell’amministrazione provinciale "così da configurare l’esimente della buona fede".

"L'esimente politica  - si legge nella sentenza - è esperibile nei confronti degli organi di governo dell'Ente nella loro attività di elezione delle scelte attinenti alla politica generale dell'ente locale, nella specie non in contestazione. Inoltre l'atto posto in essere dagli amministratori della Provincia non era particolarmente complesso, né richiedeva particolari cognizioni tecniche o giuridiche, in presenza, peraltro del dettato normativo sopra indicato che aveva chiarito dettagliatamente le ipotesi che consentivano e in che misura le verticalizzazioni. In secondo luogo, la giurisprudenza pacifica afferma che la cosiddetta “scriminante politica” non è applicabile nelle materie riservate agli organi di governo, nelle quali gli uffici amministrativi e tecnici della struttura abbiano espletato funzioni istruttorie o consultive e comunque di mero supporto strumentale; oppure, è esclusa quando l'evidenza dell'erroneità dell'atto sia stata tale da escludere qualsiasi buona fede.Anche nel caso di specie, la competenza a deliberare sulla verticalizzazione era atto rientrante nelle attribuzioni degli organi di governo deliberanti e, in quanto tale, non è ad esso applicabile la scriminante politica".

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