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Cronaca

Carcere duro per i mafiosi, a Terni scoppia la “guerra” del caffè

Ai boss è vietato “lo scambio di oggetti di qualunque genere”, boss detenuto a Sabbione fa ricorso. I giudici sollevano la questione di “legittimità costituzionale”

Le regole del 41 bis, il carcere duro per i mafiosi, parlano chiaro: contatti limitati con altri detenuti sottoposti allo stesso regime, spazi di “libertà” all’interno del carcere contingentati e divieto di “scambio di oggetti di qualunque genere, quand'anche realizzato tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità”.

Norme rigidissime che hanno registrato una stretta ancora più ferrea alla fine del 2017, quando i margini di “manovra” dei boss mafiosi sono stati ristretti ancora di più. Norme contro le quali Carmelo Giambò, detenuto proprio in regime di 41 bis presso il carcere di Terni, ha presentato ricorso arrivando fino ai giudici della Corte di cassazione e dando il via alla “guerra” del caffè.

Tutto nasce da un ordine di servizio emanato dalla direzione dell’istituto penitenziario della casa circondariale di vocabolo Sabbione che, a decorrere dal 15 gennaio 2018, vietava – appunto – “lo scambio di oggetti di qualunque genere, quand'anche realizzato tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità”. Nel primo ricorso, Giambò - finito in cella nell’ambito dell’operazione Gotha 6 che nel 2016 decapitò la famiglia mafiosa di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) ritenuta responsabile, tra il 1993 e il 2012, dell’uccisione di 14 persone e del tentato omicidio di una quindicesima – quell’ordine di servizio “avrebbe applicato il divieto di scambio di oggetti anche dai generi alimentari provenienti dai consueti canali (pacco famiglia, acquisti effettuati attraverso il circuito interno dell’istituto penitenziario) benché tale categoria di oggetti fosse destinataria di una disciplina specifica da parte del regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario; e benché da tale scambio non potesse derivare alcun rischio per le finalità previste dall’articolo 41-bis, considerato che i detenuti interessati, appartenendo al medesimo gruppo, erano già stati ammessi a fruire in comune la cosiddetta socialità”. Per questa ragione, Giambò aveva chiesto di essere ammesso, come già in passato, “a scambiare, con i ristretti appartenenti al suo gruppo di socialità, generi alimentari e oggetti destinati all'igiene personale (saponette, bagno schiuma ecc.) o alla pulizia della stanza detentiva (detergenti), ovvero casalinghi (tovaglioli ecc.)”.

In realtà, il divieto di scambio di oggetti trae radice dal rischio che, attraverso questo meccanismo, i detenuti avrebbero potuto manifestare “posizioni di supremazia”. Sembra infatti che gli oggetti possano in qualche modo manifestare la disponibilità economica dei detenuti, possano essere usati in segno di riverenza e possano essere – in qualche modo – strumento di comunicazione all’interno del carcere con messaggi che poi vengono veicolati all’esterno. Tutto questo, nonostante i detenuti possano incontrarsi per due ore al giorno, condividendo l’uscita all’aperto e una apposita saletta, seppure “senza possibilità di ascolto dei loro contatti da parte dell’amministrazione penitenziaria”.

Tesi che però viene smontata da Giambò secondo il quale “nessun pericolo per l’ordine e la sicurezza sarebbe potuto derivare dallo scambio di siffatti oggetti”. Il primo ricorso ottenne l’approvazione del magistrato di sorveglianza, ma ora la questione arriva fino all’attenzione della Suprema corte.

Che ora giudica “rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 41-bis (…) nella parte in cui prevede che siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di scambiare oggetti per i detenuti in regime differenziato appartenenti al medesimo gruppo di socialità, addirittura, di generi alimentari”.

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