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Cronaca

Coronavirus, Natale zona rossa (anche) a Terni: nuovi chiarimenti dal Governo. Cosa è consentito fare

Dalla giornata odierna della Vigilia fino al prossimo 27 dicembre. I primi giorni con il cambio di colore per evitare la diffusione del contagio

Un mini lockdown per evitare la diffusione del contagio del Coronavirus. A partire dalla mezzanotte di giovedì 24 e fino a domenica 27 dicembre tutta Italia è accomunata dal medesimo colore: il rosso. Da lunedì 28 fino al 30 dicembre è previsto un breve interregno arancione, fino al ritorno del rosso in prossimità del Capodanno. Il Governo ha aggiornato le Faq con ulteriori chiarimenti. Andiamo a sintetizzare cosa c’è scritto all’interno per ciò che concerne le giornate del 24-25-26-27 dicembre.

Spostamenti: “Sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, anche verso altri comuni, ma sempre e solo all’interno della stessa regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Gli spostamenti per comprovati motivi legati a lavoro, salute o necessità sono sempre possibili, senza distinzione tra giorni e orari. Infine il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione è sempre un motivo legittimo di spostamento”.

Coprifuoco: “Il rientro a casa dopo essere andati a trovare amici o parenti deve sempre avvenire tra le 5 e le 22 (il 1° gennaio 2021 tra le 7 e le 22), sia nei giorni “rossi” che in quelli “arancioni”. I motivi che giustificano gli spostamenti tra le 22 e le 5 restano esclusivamente quelli di lavoro, necessità o salute”.

Seconde case: “Nel periodo compreso tra il 21 dicembre e il 6 gennaio 2021, gli spostamenti di un nucleo familiare convivente verso le seconde case sono sempre consentiti, dalle 5 alle 22, all’interno della propria regione e sempre vietati verso le altre. È consentito lo spostamento verso la seconda casa, anche se intestata a più comproprietari, di un solo nucleo familiare convivente”.

L’attività sportiva è consentita: “Esclusivamente nell'ambito del territorio del proprio comune, in forma individuale e all'aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con quello di partenza”.

Nel caso in cui venga accertata la mancata ottemperanza alle misure previste è applicata una sanzione di natura amministrativa, da 400 a 1.000 euro, eventualmente aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo. Per consultare tutti gli aggiornamenti basta collegarsi al sito Governo.it e consultare l’apposita sezione dedicata alle Faq.

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