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Martedì, 23 Aprile 2024
Cronaca

Deve oltre 800mila euro al Comune di Terni, la sentenza: ha simulato altri debiti per non pagare

Ennesima tegola per l’ex dirigente del Suap di Palazzo Spada già condannato per un contributo di costruzione mai fatto pagare, la Corte dei conti: azioni commesse in frode all’amministrazione comunale

Cade un’altra tegola sulla testa di Marco Fattore, ex responsabile del Suap, lo sportello unico attività produttive del Comune di Terni, condannato nel settembre 2018 dalla terza sezione centrale di appello della Corte dei conti dell’Umbria che aveva ha confermato la sentenza di primo grado in base alla quale il funzionario comunale avrebbe dovuto pagare 830.265,85 euro a favore di Palazzo Spada, vale a dire l’importo del contributo di costruzione dovuto per la realizzazione della residenza per anziani di Collerolletta che il dirigente avrebbe omesso di far pagare.

Fattore è infatti comparso di nuovo di fronte ai giudici della Corte dei conti dell’Umbria in quanto secondo la procura regionale avrebbe “compiuto un tentativo di elusione delle garanzie patrimoniali, poiché lo stipendio dovuto dal Comune di Pesaro (per cui ora lavora, ndr) è stato pignorato - pochi giorni prima dell’azione esecutiva esperita dal Comune di Terni” in virtù di un debito per 74mila euro maturato nei confronti della cognata che nel tempo gli avrebbe concesso dei prestiti, mai onorati e per i quali la donna avrebbe avviato il procedimento esecutivo.

Inoltre, dopo la sentenza di condanna del 2018, l’ex dirigente ha avviato le pratiche di separazione dalla moglie, alla quale ha poi venduto l’appartamento di proprietà a Terni.

Tutti questi movimenti sono finiti sotto la lente dei giudici contabili che, nella sentenza emessa nella giornata di ieri, 2 novembre, parlano di “elementi gravi, precisi e concordanti circa l’intento simulatorio perseguito in frode al Comune di Terni ed alle ragioni di credito erariale”.

Diversi gli appunti che la Corte dei conti muove alla condotta di Fattore come ad esempio la “contiguità temporale tra il definitivo accertamento del credito erariale (…) e l’adozione degli atti diretti a sottrarre la garanzia del credito erariale con riferimento alla parte degli emolumenti dovuti al debitore dal Comune di Terni”. Ma i dubbi si addensano attorno alla natura del debito maturato con la cognata. La sentenza parla infatti “dell’inattendibilità dei contenuti stessi della scrittura privata ricognitiva, stanti l’estrema genericità delle causali descrittive dei motivi dei vari prestiti; l’estensione per circa vent’anni dei prestiti che sarebbero stati elargiti; il carattere parzialmente voluttuario delle spese; l’importanza di alcune spese che, alla stregua di un criterio di ragione, non avrebbero determinato una consistente dilazione nel rimborso (spese per ristrutturazione di immobile; spese per acquisto di mobili; spese di assistenza per problematiche familiari)”. Inattendibile viene anche definita la “continua e progressiva erogazione di prestiti da parte di persona non facoltosa in favore, non della sorella, ma del cognato, viceversa benestante”, persona per la quel viene evidenziata una “evidente sproporzione tra i prestiti concessi” e la sua “condizione reddituale”, ossia quella di una “imprenditrice agricola che dal 2007 non risulta aver percepito alcun reddito”. Nonostante questo, avrebbe continuato a prestare soldi al cognato.

Soldi che Fattore si era impegnato a rimborsare in piccole tranches e che, una volta disatteso questo impegno, avrebbe restituito in un’unica rata attraverso un assegno da 74mila, risultato scoperto al momento dell’incasso così da far scattare il pignoramento del quinto dello stipendio in favore della creditrice.

“Tali elementi di giudizio compongono, in definitiva – scrivono i giudici in sentenza - un quadro di riferimento certo in ordine alla simulazione del rapporto obbligatorio e danno consistenza ad una prova presuntiva, raggiunta attraverso un ragionamento logico-induttivo che non lascia spazio ad una diversa ricostruzione dei fatti sopra evidenziati. Ne conseguono l’accertamento della simulazione e della nullità dei vari contratti di mutuo che hanno dato luogo all’emissione dell’assegno, nonché dello stesso assegno bancario, in quanto attinente all’intero procedimento attuativo della simulazione, entro il quale la sua emissione si è risolta nello strumento per realizzare l’effetto pregiudizievole per il terzo creditore”.

Elementi di giudizio che vengono riproposti anche sull’atto di vendita dell’appartamento di Fattore in vantaggio della ex moglie. “Va escluso che il coniuge fosse inconsapevole del pregiudizio che il trasferimento immobiliare avrebbe arrecato alle ragioni del creditore (il Comune di Terni, ndr) stanti la contiguità temporale tra il fallimento dei rimedi giurisdizionali avverso la condanna da un lato, e la stipulazione dell’accordo di separazione consensuale e del rogito notarile dall’altro, la circostanza che la sentenza di condanna esecutiva a carico del marito risaliva al 2018, ben prima della separazione, e che la condizione professionale di avvocato aveva senza dubbio consentito alla moglie (…) adeguato apprezzamento della vicenda giudiziaria che aveva coinvolto il marito. In questo senso, sussistono elementi gravi, precisi e concordanti in ordine alla scientia damni anche da parte del coniuge terzo”.

Per questo i giudici hanno disposto la revoca dell’atto dispositivo di trasferimento immobiliare e dichiarato la sua inefficacia in confronto del Comune di Terni.

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