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Cronaca

Furti d’auto, incastrato da un’impronta digitale. Ma il giudice lo assolve: non prova nulla

Intercettati da una pattuglia della polizia stradale su una Mercedes, in tre erano riusciti a dileguarsi dopo un inseguimento. Trentenne rintracciato e condannato per ricettazione, è stato scagionato dopo dieci anni

Un’impronta digitale. Trovata sul montante destro della vettura con la quale avevano cercato di sfuggire ad una pattuglia della polizia stradale di Orvieto. Prova “regina” nel processo che ha sancito la condanna di un trentenne albanese accusato di ricettazione. E poi elemento fondante del procedimento che, dieci anni dopo, lo ha definitivamente scagionato.

È il 16 giugno 2010 quando una pattuglia della Polstrada di Orvieto intercetta una Mercedes classe A con tre persone a bordo, che alla vista degli agenti, “avevano proseguito velocemente la marcia, effettuando manovre a zig zag per eludere il controllo, fino a che erano entrate in un’area di cantiere e si erano date alla fuga – ricostruiscono i giudici - abbandonando il veicolo”. Gli accertamenti sull’auto abbandonata avevano permesso di scoprire un’impronta digitale, presente sul montante destro dell’autovettura, che aveva portato gli investigatori sulle tracce dell’imputato.

Il tribunale di Terni e la corte d’appello di Perugia hanno condannato l’uomo per il reato di ricettazione. Sentenze contro le quali è stato presentato ricorso di fronte alla Corte di cassazione sostenendo che vizio della motivazione, per non avere la Corte d'appello considerato che “al più l’attribuzione dell’impronta dell’imputato, per come e dove reperita (montante esterno lato passeggero della vettura) proverebbe la probabilità che l’imputato abbia avuto un mero, fugace contatto con il veicolo e non già una stabile detenzione, protrattasi per un apprezzabile lasso temporale; né l’impronta – sostiene ancora il ricorso - proverebbe che l’imputato abbia avuto la consapevolezza della provenienza furtiva della Mercedes. Peraltro, a conforto logico della colpevolezza, la Corte porrebbe la fuga delle tre persone offese ma i fuggitivi non sarebbero stati identificati e nemmeno sarebbero stati descritti nelle fattezze”.

Motivazioni che la Cassazione ha fatto sue dichiarando la sentenza. “L’unico elemento certo, non posto in discussione neanche dal ricorrente – scrivono i giudici della seconda sezione penale della Cassazione - è il rinvenimento di una sua impronta digitale sul montante destro dell’autovettura. È altrettanto certo, di contro, che le tre persone a bordo del veicolo, che sono fuggite, non sono state identificate e tanto meno descritte nelle loro fattezze”.

“In tale situazione – rileva dunque la Cassazione - deve evidenziarsi, innanzitutto, che, contrariamente a quanto affermato dal giudice del merito, non è logico desumere dall’impronta, proprio in quanto reperita all’esterno del veicolo e dal lato passeggeri, che il ricorrente fosse a bordo dell’autovettura e fosse una delle tre persone, non identificate, che si sono date alla fuga, alla vista della pattuglia della polizia stradale”.

“Residua, dunque, come unico elemento probatorio il mero rinvenimento dell’impronta, pur recente e riferibile all’imputato, su una parte esterna del veicolo, dal lato del passeggero: elemento che, tuttavia, in difetto di ogni altro dato, può dimostrare un occasionale contatto dell’imputato con l’autovettura ma non può ritenersi idoneo a provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, il collegamento del medesimo imputato con il delitto di ricettazione contestatogli”. Perciò i giudici hanno stabilito “l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non avere l’imputato commesso il fatto”.

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