rotate-mobile
Martedì, 23 Aprile 2024
Cronaca

Il padre muore ma l’ospedale “nega” le cartelle cliniche, i giudici: fuori i documenti

Il decesso dell’uomo a maggio di cinque anni al Santa Maria di Terni, il figlio chiede assicurazione, perizie e verbali. La sentenza del Tar dell’Umbria: è un suo diritto, ma con stralci e omissis per garantire la difesa

Guerra di carte fra il figlio di un uomo morto a maggio di cinque anni fa all’ospedale di Terni e l’azienda ospedaliera. Al centro del contezioso finito all’attenzione dei giudici del Tribunale amministrativo dell’Umbria c’è la richiesta di documentazione avanzata dal figlio della vittima.

Il decesso è avvenuto il 17 maggio del 2016. Il 25 agosto dello scorso anno, con una nota, l’azienda ospedaliera di Perugia ha espresso il “diniego alla richiesta di riesame dell’accesso civico generalizzato (…) nei confronti della azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, relativamente ad alcuni atti delle due aziende e, in generale, degli atti relativi ad un contenzioso concernente il decesso del padre (…) avvenuto il 17 maggio 2016 presso la struttura ospedaliera della azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, con richiesta di accertamento del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti e condanna delle resistenti alla esibizione ed estrazione copia di detti documenti”.

La richiesta era di poter visionare il contratto di assicurazione, le perizie medico-legali espletate in relazione al decesso e i verbali di valutazione dei comitati interni e comitati di gestione sinistri azienda ospedaliera di Perugia oltre ad “ogni altra documentazione e/o informativa relativa alla vicenda”.

“Lamenta in sintesi il ricorrente – è scritto nella sentenza del Tar - che in assenza di specifiche previsioni normative che prevedono il segreto, non può essere negato l’accesso alle perizie mediche ed ai verbali dei comitati di valutazione sinistri nelle strutture ospedaliere, trattandosi di atti formati per la istruzione delle procedure intraprese dalla struttura a seguito di richiesta risarcitoria ed aventi pertanto natura affine alla documentazione medica, che nulla hanno che vedere con la strategia difensiva della struttura”.

Al contrario, il Santa Maria sostiene che “i verbali e le relazioni interne sono stati negati dalla azienda ospedaliera di Perugia, quale capofila, in quanto costituiscono documenti elaborati ed espressi successivamente alla instaurazione del contenzioso” per “responsabilità medica, finalizzato alla introduzione di domanda risarcitoria nei confronti della medesima azienda da parte del ricorrente e costituiscono pertanto documenti preordinati alla elaborazione della migliore strategia difensiva della odierna resistente a fronte di tale richiesta risarcitoria”.

“Nel caso di specie – rilevano i giudici amministrativi - le perizie medico-legali eventualmente espletate in relazione al decesso del padre del ricorrente e i connessi verbali di valutazione dei comitati interni e comitati di gestione sinistri azienda ospedaliera di Perugia, pur non essendo direttamente funzionali alla difesa in giudizio dell’amministrazione, in quanto preordinati ad una eventuale soluzione compositiva della potenziale controversa risarcitoria, possono comunque contenere valutazioni di ordine strategico-difensivo, sottratte in quanto tali al regime ostensivo sulla scorta della giurisprudenza citata, ulteriori rispetto a quelle di carattere strettamente ricognitivo (della dinamica degli eventi) o valutativo (dei profili medico-legali della vicenda”.

Si tratta di documenti importanti dunque per l’azienda ospedaliera, ma anche per il ricorrente, che ha perciò diritto ad entrarne in possesso. “L’esibizione dei documenti richiesti dovrà avvenire mediante l’impiego degli opportuni accorgimenti (stralcio, omissis ecc.), atti ad assicurare la salvaguardia del diritto di difesa dell’amministrazione, accompagnati dalla attestazione da parte del responsabile del procedimento che le parti omesse o stralciate contengono effettivamente valutazioni di carattere difensivo dell’Amministrazione elaborate in funzione del contenzioso instaurato in sede civile”

Il Tar ha dunque accertato “il diritto del ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta” e la “condanna delle amministrazioni intimate alla ostensione di detta documentazione”, secondo le indicazioni degli stessi giudici.

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Il padre muore ma l’ospedale “nega” le cartelle cliniche, i giudici: fuori i documenti

TerniToday è in caricamento