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Cronaca Centro

Movida senza vetro per il centro di Terni, torna l’ordinanza di Palazzo Spada: le zone e le multe

Da oggi e fino al 31 maggio vietato l’asporto di bevande in vetro. Sanzioni da 100 a 166 euro per i trasgressori. Tutti i dettagli del provvedimento

A partire da oggi, 30 aprile, e fino al prossimo 31 maggio “dalle 15 alle 24 del venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi” è vietato l’asporto di bevande in vetro nelle seguenti aree e zone del centro di Terni: piazza Tacito, via Mazzini, piazza Buozzi, corso Vecchio, via della Biblioteca, via Carrara, lungonera Cimarelli, via Vittime delle Foibe, corso del Popolo, via dell’Annunziata, piazza Briccialdi, via Mirimao, via Carducci, via Botticelli, piazza Dalmazia (compresa), via della Vittoria, via Cesare Battisti, piazza Tacito.

Con la ripresa delle attività di ristorazione all’aperto, come previsto dal decreto riaperture nella zona gialla, e in vista di un possibile aumentato afflusso di persone nelle zone del centro città, ed in particolare durante le giornate di venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi, il sindaco di Terni, Leonardo Latini, ha disposto come negli anni scorsi l’ordinanza che vieta l’asporto di bevande in vetro ai fini del decoro, della vivibilità e della sicurezza urbana all’interno del centro urbano.

L’ordinanza prevede dunque il divieto di “detenzione di contenitori di vetro, ai fini dell’immediato consumo di bevande di qualsiasi tipo; la vendita per asporto da chiunque effettuata di bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro. È comunque consentita la vendita di tali prodotti finalizzata all’ordinario approvvigionamento domestico, laddove i medesimi vengano collocati dall’esercente all’interno di buste di plastica, di pacchi o di imballaggi; la somministrazione di bevande in contenitori di vetro da chiunque”, al netto delle eccezioni riportate nel testo della stessa ordinanza.

LEGGI | IL TESTO DELL’ORDINANZA ordinanza vetro

Nelle aree interessate dal provvedimento, la somministrazione di bevande in contenitori di vetro è consentita unicamente nei seguenti casi, sempre che ricorrano tutte le ulteriori condizioni di legge: tramite servizio assistito al tavolo all’esterno dei locali di esercizio o all’interno, qualora consentito; sulle rispettive aree e spazi pertinenziali regolarmente autorizzati, con obbligo in tal caso a carico degli esercenti di rimuovere immediatamente, al termine della consumazione, i contenitori a tal fine utilizzati; per la somministrazione di bevande al tavolo o al banco, qualora consentito, con utilizzo di bicchieri in vetro di ridotte dimensioni secondo i normali usi commerciali.

L’ordinanza, richiesta nella sede del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, evidenzia anche è vietata la cessione di bevanda alcolica per interposta persona a minore degli anni 18.

L’ordinanza prevede sanzioni per i contravventori che vanno da 100 a 166 euro, in base alla contestazione.

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