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Sabato, 20 Aprile 2024
Cronaca

Crocifisso in aula, la sentenza: “Presente se la comunità scolastica è d’accordo”. Decaduta la sanzione disciplinare al professore

La Corte di Cassazione, riunita a sezioni unite si è occupata dell’affissione del crocifisso nelle aule scolastiche. Pubblica la sentenza n. 24414

Una sentenza della Corte di Cassazione, riunita a sezioni unite, fa ulteriore chiarezza sull’affissione del crocifisso nelle aule scolastiche. Come viene riportato all’interno è possibile: “Accogliere la presenza del crocifisso quando la comunità scolastica interessata valuti e decida in autonomia di esporlo, eventualmente accompagnandolo con i simboli di altre confessioni presenti nella classe. In ogni caso ricercando un ragionevole accomodamento tra eventuali posizioni difformi”. Tale questione esaminata dalla Cassazione concerneva la compatibilità tra l'ordine di esposizione del crocifisso, impartito dal dirigente scolastico di un istituto professionale statale di Terni sulla base di una delibera assunta a maggioranza dall'assemblea di classe degli studenti, e la libertà di coscienza in materia religiosa del docente che desiderava fare le sue lezioni senza il simbolo religioso appeso alla parete.

Inoltre è stato rimarcato che il docente: “Non ha un potere di veto o di interdizione assoluta rispetto all'affissione del crocifisso. Tuttavia deve essere ricercata, da parte della scuola, una soluzione che tenga conto del suo punto di vista e che rispetti la sua libertà negativa di religione. Nel caso concreto le Sezioni Unite hanno rilevato che la circolare del dirigente scolastico, consistente nel puro e semplice ordine di affissione del simbolo religioso, non è conforme al modello e al metodo di una comunità scolastica dialogante che ricerca una soluzione condivisa nel rispetto delle diverse sensibilità”. Pertanto è decaduta la sanzione disciplinare inflitta al professore. Inoltre: “L'affissione del crocifisso non costituisce un atto di discriminazione del docente dissenziente per causa di religione. Non è stata quindi accolta la richiesta di risarcimento danni formulata dal docente, in quanto – è specificato - non si è ritenuto che sia stata condizionata o compressa la sua libertà di espressione e di insegnamento”.

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