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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Cronaca

Troppi libri nella cella del boss, il carcere glieli toglie. “Sono per studiare”, i giudici: violato un diritto

Detenuto nel carcere di Terni e poi trasferito a Novara, il cinquantenne aveva chiesto un dizionario di latino, uno di spagnolo e una guida Microsoft. “No” della casa circondariale, il ministero della giustizia: esigenze di sicurezza legate al regime carcerario

Per un pugno di libri. Quattro, quindici? Tutti insieme o da consultare a gruppi? Sembrerà strano ma ciò che “fuori” è normale, dietro le sbarre può non esserlo più. E per poter consultare qualche testo, bisogna arrivare fino ai giudici della Corte di cassazione.

Classe 1970, nato a Siracusa, il suo nome compare in alcuni importanti processi di mafia. Il cinquantenne è già stato condannato perché ritenuto al vertice dell’organizzazione mafiosa Bottaro-Attanasio e lo scorso 15 luglio - otto giorni prima era uscito dal carcere di Nuoro - è finito nuovamente dietro le sbarre per un omicidio avvenuto a Siracusa nel marzo del 2001.

Nel maggio del 2012 si trovava nel carcere di Terni, sottoposto al regime del 41bis. Fu allora che il magistrato di sorveglianza di Spoleto emise un’ordinanza con la quale disponeva che “a completa garanzia del diritto allo studio di (…) fosse consentito allo stesso dalla direzione della casa circondariale di Terni di tenere presso di sé tutti i libri di cui avesse bisogno per l’incombente di studio che volta a volta lo occupasse senza limitazioni numeriche predefinite”.

“Negli anni successivi al 2012, (…) è stato trasferito in vari istituti penitenziari, facendo pervenire numerose istanze di ottemperanza rispetto a quella pronuncia, nelle quali se ne chiedeva l’esecuzione. Da ultimo, il condannato risulta essere stato trasferito a Novara, dove con istanza in data 7 maggio 2021 ha chiesto all’istituto penitenziario di prelevare dal magazzino tre volumi e precisamente un dizionario latino, un dizionario spagnolo e un manuale Microsoft 2007 poiché necessari ai fini di studio, da tenere anche oltre il numero massimo di quindici consentitogli, in aggiunta, invero, ai quattordici già detenuti - la direzione della casa circondariale di Novara ha rigettato la richiesta, ribadendo che il numero massimo di libri consentiti era fissato inderogabilmente in quindici”.

Per questo il magistrato di sorveglianza di Spoleto ha rilevato la necessità di “ordinare alla direzione (del carcere di Novara) l’esatta ottemperanza ai contenuti dell’ordinanza in data 4 maggio 2012”.

Contro il provvedimento del giudice si è mosso il ministero della giustizia tramite l’avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia.

Tra i motivi del ricorso, è stato anzitutto sollevato che “la competenza spetta al tribunale o al magistrato di sorveglianza aventi giurisdizione sull’istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l’interessato all’atto della richiesta”. “E al più (…) avrebbe potuto invocare la pronuncia del magistrato di sorveglianza di Spoleto come precedente a lui favorevole, non certo agire in ottemperanza di quella disposizione per contrastare un diverso provvedimento emesso da un direttore di una diversa casa circondariale in condizioni detentive diverse. Il magistrato di sorveglianza spoletino, qualificando il provvedimento come decisione di ottemperanza, non solo avrebbe esteso indebitamente la sua cognizione a provvedimenti che avrebbe dovuto valutare il magistrato di sorveglianza naturalmente competente, nella specie quello di Novara, ma ha privato l’amministrazione del doppio grado di giudizio”. Il ministero ribadisce dunque che “il provvedimento della direzione della casa circondariale di Novara non era contestabile con l’ottemperanza ad un giudicato ormai attuato, in relazione alla quale era cessato l’interesse del detenuto, ma doveva essere impugnato ex novo”.

Il magistrato di sorveglianza di Spoleto ha affermato che l’interessato può tenere presso la propria camera detentiva senza limitazioni numeriche predefinite i libri di cui ha bisogno: tale affermazione si pone in contrasto col regime custodiale cui lo stesso è sottoposto La circolare del 2 ottobre 2017 ha previsto la disponibilità in camera detentiva di un numero di quattro volumi per volta, da potere aumentare secondo le esigenze didattiche e il prudente apprezzamento della direzione. Pertanto, la direzione della casa circondariale di Novara – ha sostenuto l’avvocatura di Stato - ha consentito di tenere un numero di libri di quasi quattro volte maggiore a quello previsto dalla circolare. Il dictum del magistrato di sorveglianza viene, pertanto, a stravolgere il regime carcerario sulla base di una supposta ottemperanza ad un provvedimento già a suo tempo eseguito”.

Infine, sono le conclusioni del ricorso del ministero, “a fronte del numero certamente congruo di libri messi nella disponibilità del detenuto, nell’ampliarlo ulteriormente”, il magistrato di sorveglianza “non tiene conto delle esigenze di sicurezza interna ed esterna sottese al regime differenziato”.

“Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato”, scrivono nella sentenza i giudici della prima sezione penale della suprema corte, presieduta da Vincenzo Siani con Gaetano Di Giuro in qualità di relatore.

“La competenza a decidere sulla richiesta di ottemperanza spetta allo stesso magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento non eseguito, non rilevando l’eventuale trasferimento del detenuto in altro istituto penitenziario (…). Ciò che rileva in caso di mutata allocazione del detenuto, è esclusivamente la permanenza dell’inottemperanza ai contenuti della decisione che ha accertato la lesione del diritto soggettivo, il che radica l’interesse del detenuto ad ottenere l’esecuzione della decisione”.

“Ne consegue, pertanto, l’infondatezza anche del secondo motivo di ricorso – è un altro passaggio della sentenza - non potendo, invero, ritenersi cessato l’interesse del ricorrente. E ciò considerato che il provvedimento oggetto di ottemperanza ha affermato la sussistenza di una manifestazione di diritto soggettivo operante in ogni istituto penitenziario, consentendo, a garanzia del diritto allo studio dell’interessato, la possibilità di tenere presso di sé tutti i libri di cui avesse bisogno per l’incombente di studio che a volta a volta lo occupasse, senza limitazioni numeriche predefinite. Come, invero, correttamente evidenziato dall’ordinanza che in questa sede si impugna, il ricorrente ha chiarito di avere bisogno dei testi specificati in punto di fatto e sul punto l’istituto penitenziario, nelle note fatte pervenire al magistrato di sorveglianza per l’udienza, non ha sollevato alcuna contestazione, limitandosi a ritenere inderogabile il numero massimo di quindici volumi”.

Rilevano infine i giudici della Suprema corte che “riguardo al numero di testi che il condannato può tenere presso di sé” l’ordinanza “non lo fissa ma lo funzionalizza alle esigenze di studio che di volta in volta si appalesino. E precisa che l’interessato potrà conservare i volumi presso la stanza detentiva o anche nell’apposita bilancetta esterna alla sua camera a scelta, con facoltà per l’amministrazione di prevedere dei limiti massimi al numero di libri che l’interessato può tenere contemporaneamente nella camera detentiva, invece che nella bilancetta (e, quindi, non comunque depositati al magazzino, con le conseguenti difficoltà di scambio) per evitare che dall’ingombro derivi un concreto pericolo di non poter effettuare adeguatamente i controlli ordinari all’interno della camera”.

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