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Emergenza Coronavirus e aziende in crisi: come funziona il decreto del Governo, la parola all'esperto

L’analisi dello Studio Lubello-Procopio: finanziamenti e misure fiscali, il dettaglio delle misure per fronteggiare la crisi post pandemia

Nelle conferenza stampa del 7 aprile scorso, il presidente del consiglio dei ministri, in diretta tv, ha esplicato quanto è previsto nel nuovo decreto pubblicato in gazzetta ufficiale.

Vediamo quello che prevede nel dettaglio.

Con questo decreto si concede alle imprese la possibilità di accedere al credito con minore onerosità e con minore difficoltà; in particolare lo Stato si fa garante di un importo comprensivo tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell’impresa. Questo significa che il costo del finanziamento sarà più basso perché, appunto, garantito dallo Stato.

A fronte di tale garanzia, però lo Stato pone alcune condizioni come l’impossibilità di approvare la distribuzione dei dividendi nei dodici mesi successivi all’erogazione del finanziamento e l’impegno dell’impresa beneficiaria a gestire livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Più nel dettaglio:

- Le imprese con meno di 5.000 dipendenti e un fatturato inferiore ad 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90% dell’importo del finanziamento richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata per l’accesso alla garanzia;

- Le imprese con più di 5.000 dipendenti e fatturato compreso tra 1,5 e 5 miliardi di euro ottengono una copertura pari all’80%;

- Le imprese con più di 5.000 dipendenti e fatturato superiore a 5 miliardi di euro ottengono una copertura pari all’70%;

- Per le piccole e medie imprese, lavoratori autonomi e professionisti l’accesso alla garanzia sarà gratuito, ma subordinato alla condizione che abbiano già esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia. È previsto uno snellimento delle procedure per l’accesso alle garanzie concesse dal fondo.

L’importo della garanzia (non del finanziamento) non può essere superiore al 25% del fatturato del 2019 o, alternativamente, al doppio del costo sostenuto dall’azienda per il personale

Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia.

Il decreto potenzia anche il sostegno pubblico all’esportazione tramite l’introduzione di un sistema di coassicurazione con l’obiettivo di assicurare operazioni ritenute d’interesse strategico per l’economia nazionale.

Il decreto, al fine di garantire la continuità aziendale, introduce, per alcune imprese la possibilità di disattivare le cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale e la possibilità di disattivare, in questa fase, i meccanismi che pongono i finanziamenti effettuati dai soci in secondo piano rispetto agli altri creditori.

Sono previste nel decreto anche misure che riguardano la disciplina del fallimento e che, in questa fase di emergenza, analizzate nel loro complesso, tendono a sottrarre le imprese dall’apertura del fallimento e dalle altre procedure di insolvenza.

Per quanto concerne le misure fiscali e contabili il decreto interviene, per le imprese che hanno avuto nel mese di marzo e nel mese di aprile un calo del fatturato del 33% o del 50% rispetto agli stessi mesi del 2019 a seconda se il fatturato sia inferiore o superiore a 50 milioni, vengono sospesi i versamenti Iva e i versamenti delle ritenute i contributi, le addizionali comunali e regionali.

Tali versamenti dovranno essere effettuati in un'unica rata entro il 30 giugno 2020 o mediante rateazione fino ad un massimo di 5 rate.

Viene estesa anche alle scadenze di aprile e maggio la sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo prevista con il decreto “Cura Italia”.

Per ulteriori informazioni: scrivaniadelcommercialista@gmail.com

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