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Umbria, concorso scuola. La risposta del Ministero è sbagliata: respinto per un cavillo il ricorso della concorrente esclusa dall'orale

Secondo i giudici del Tribunale amministrativo regionale avrebbe dovuto impugnare le griglie ministeriali di correzione e non l'atto della bocciatura all'esame

In quale anno fu adottata “La Marsigliese” come inno nazionale? La risposta che il Ministero riteneva corretta sarebbe sbagliata e la concorrente che riteneva di aver risposto correttamente avrebbe sbagliato, perdendo l’opportunità di proseguire nel suo percorso per diventare professore di ruolo.

La concorrente esclusa dall’orale ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria “l’atto con cui il Ministero dell’Istruzione, in relazione al concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado ... ha disposto la sua non ammissione alla prova orale in ragione del mancato conseguimento del punteggio minimo di 70 punti nella prova scritta computer based, e ne ha chiesto l’annullamento, previa adozione di misure cautelari consistenti nella sua ammissione con riserva alle successive fasi della procedura”.

La ricorrente sostiene “di avere ottenuto all’esito della prova scritta il punteggio di 68 punti, inferiore di appena due punti al punteggio minimo richiesto per l’ammissione alla prova orale, ha addotto di avere risposto correttamente (o, comunque, più correttamente della risposta ritenuta giusta dall’Amministrazione) alla domanda relativa al periodo in cui la Marsigliese fu adottata come inno nazionale. Di conseguenza, secondo la ricorrente, alla sua prova avrebbe dovuto essere assegnato il punteggio di 70 punti ed ella avrebbe dovuto essere ammessa alla prova orale”.

Nel ricorso “con ampie argomentazioni anche di carattere storico” si contesta “la ritenuta non correttezza della risposta da lei data al quesito sopra indicato ed ha dunque impugnato la valutazione riservatale all’esito della prova scritta ed il punteggio a lei attribuito”.

I giudici del Tar, però, hanno rigettato il ricorso perché la ricorrente non avrebbe dovuto impugnare l’atto con il quale la escludevano dall’orale, bensì “gli atti generali adottati dalla Commissione nazionale insediata presso il Ministero dell’istruzione ... ovvero quelli relativi alla predisposizione delle prove scritte ed alla loro valutazione e alla redazione dei quadri di riferimento”.

Per questo il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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