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Condannato per rapina, fa ricorso perchè l'avvocato era assente all'ultima udienza per Coronavirus: confermata la sentenza

La Corte d'appello di Perugia ha confermato la condanna e la Cassazione hanno respinto il ricorso per legittimo impedimento del legale: "Non c'è traccia della mail inviata al giudice per il rinvio"

Deruba un giocatore che ha appena vinto alla slot machine, portandogli via tutte le monete e viene condannato. La Corte d’appello di Perugia conferma la condanna in primo grado a 3 anni per la rapina della vincita ai danni di un giocatore di slot machine, ma scatta il ricorso in Cassazione perché il giorno dell’udienza l’avvocato era positivo al Covid e impossibilitato a partecipare.

La Corte di Cassazione nell’affrontare il ricorso per “inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità posto che l'udienza in cui era stato definito il processo di primo grado era stata trattata nonostante l'impedimento del difensore” non ha ritenuto sussistere alcun “vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato”, dichiarando il ricorso inammissibile.

In riferimento alla richiesta di rinvio per Covid, i giudici hanno ritenuto che la Corte di appello abbia correttamente giudicato “la tardività posto che lo stesso veniva proposto solo con i motivi aggiunti senza che avesse alcuna connessione con quelli principali”.

Per la Cassazione, inoltre, “in relazione alla disciplina previgente le disposizioni in tema di Covid, secondo cui l'istanza di rinvio d'udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo di posta elettronica certificata, comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi dell'omesso esame della stessa, non solo di accertarsi, in ragione dell'atipicità del mezzo impiegato, che la ‘mail’ sia giunta ad effettiva conoscenza del personale della cancelleria del giudice procedente, ma altresì di darne adeguata dimostrazione (ad esempio attraverso la produzione di uno scambio di ‘mail’ che attesti la ricezione da parte di detto personale), restando a tal fine escluso che sia sufficiente la mera constatazione del recapito dell'istanza nella casella di posta elettronica della cancelleria”.

In questo caso non vi è prova “dell'avvenuta conoscenza dell'istanza da parte del giudice procedente così che la doglianza appare priva di adeguata specificità”.

Quanto alla responsabilità dell’imputato anche i giudici di Cassazione hanno riconosciuto come l'individuazione “dell'imputato da parte di una teste che lo aveva visto in possesso di quel contenitore ove erano custodite le monete sottratte al vincitore della slot machine” possa bastare come prova.

Ne consegue la conferma della sentenza e la condanna al pagamento delle spese processuali.

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