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Poliziotti no-vax e ricorsi fotocopia, il Tar: "Niente revoca della sospensione dal servizio"

Respinta la richiesta di misura cautelare e per la legittimità costituzionale se ne discute in udienza collegiale

Ricorsi davanti al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbra e decisioni fotocopia dei giudici amministrativi per quanto riguarda la sospensione per gli appartenenti alle forze dell’ordine che hanno scelto di non sottostare alla vaccinazione anti Covid-19.

Questa volta a presentare ricorso un poliziotto, difeso dagli avvocati Chiara Attala e Massimiliano Napoli, contro il Ministero degli Interni per chiedere l’annullamento provvedimento a firma del direttore dell’Istituto per Sovraintendenti di Spoleto con il quale si dispone la “immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e dalla retribuzione fino alla comunicazione da parte del dipendente dell'avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021”.

L’istanza, oltre che l’annullamento, chiedeva anche la sospensione cautelare del provvedimento e “a vedersi riconosciuti i contributi previdenziali relativamente al periodo di sospensione, nonché a vedersi restituiti la tessera di riconoscimento, la placca, l'arma in dotazione individuale e le manette e/o in via gradata, a vedersi riconosciuto il diritto di percepire la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo ... al risarcimento in forma specifica del danno ingiusto subito dal ricorrente derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa e di tutti i danni subiti e subendi, anche in via equitativa ritenuta di giustizia”.

Secondo i giudici amministrativi “dalla lettura del ricorso emerge un richiesta di emissione di domanda cautelare monocratica esclusivamente mediante il rinvio a provvedimenti emessi da altri organi giurisdizionali amministrativi ed ordinari, pronunziatisi per l’accoglimento della misura” suffragata da “censure di legittimità costituzionale valutabili solo nella sede cautelare collegiale (come avvenuto nei precedenti di altri TAR richiamati dal ricorso)”, ma “la verifica dei presupposti di estrema urgenza per il rilascio della misura monocratica necessita di una motivazione strettamente correlata alla fattispecie concreta sollevata, non surrogabile mediante il mero e peraltro virgolettato rinvio a fattispecie decise da giudice diverso da quello qui adito”. Ne consegue il rigetto dell’istanza e il rinvio alla trattazione collegiale in camera di consiglio del 12 aprile 2022.

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