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Separazione consensuale e divorzio, come richiederli al Comune di Terni

Cosa prevede la legge per le coppie che, dopo una opportuna riflessione e un tentativo di riconciliazione, hanno deciso di non andare avanti

Quando la situazione di coppia diventa insostenibile, dopo aver provato ad affrontare insieme percorsi di coppia per ricominciare a volersi bene su nuove basi, se tutto risulta inutile l'ultima spiaggia è quella di richiedere la separazione o il divorzio. La differenza tra i due stati è che durante la separazione si continua ad essere sposati e ci si può riconciliare in ogni momento. Il divorzio invece scioglie per sempre il vincolo matrimoniale dal punto di vista civile e nel caso in cui i due ex vorranno riconciliarsi dovranno convolare nuovamente a nozze.

L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Le disposizioni di cui all’Art.12 non si applicano in presenza di figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti; in ogni caso l’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale.
Con l'obiettivo di promuovere un’adeguata riflessione sulle decisioni in questione, la disposizione ha previsto due passaggi dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di almeno 30 giorni l’uno dall’altro; nel primo i coniugi dichiareranno la concorde volontà di volersi separare o di voler divorziare, nel secondo confermeranno la volontà stessa e si procederà all’iscrizione dell’atto della ratifica dell’accordo nei registri di Stato Civile.

Come inoltrare la richiesta di divorzio al Comune di Terni

Al momento della sottoscrizione dell’atto contenente la conclusione dell’accordo, è previsto un diritto fisso non superiore a 16.00 euro, importo corrispondente all’imposta fissa di bollo, prevista per la pubblicazione di matrimonio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642.  Tale diritto fisso potrà essere pagato tramite bonifico PagoPa alla voce Separazioni e divorzi.

Competente a ricevere l’accordo è il Comune dove è stato celebrato il matrimonio.

  • Iscrizione dell’atto di matrimonio (comune dove è stato celebrato il matrimonio);
  • Trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero;
  • Residenza di uno dei coniugi.

Come contattare gli uffici

Per ulteriori informazioni sono disponibili i seguenti numeri telefonici comunali:

0744/549275 - 0744/549258

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