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Sponsorizzazioni sportive dilettantistiche e detrazioni: imprenditore vince contro l'Agenzia delle entrate

La Cassazione conferma le decisioni della Commissione tributaria provinciale di Perugia e della regionale dell'Umbria: riduzione corretta in quanto si tratta di pubblicità

L’erario pretende il pagamento di tasse e balzelli sulle somme versate come sponsorizzazione a società sportive dilettantistiche, ma la commissione tributaria provinciale e poi quella regionale, dicono che non sono soggette a tassazione. Decisione confermata dalla Cassazione che condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento di spese processuali e compensi degli avvocati.

L’imprenditore si è visto recapitare un avviso di accertamento per il recupero a tassazione di spese di sponsorizzazione sostenute a favore di associazioni sportive dilettantistiche.

Le commissioni tributarie, però, hanno ribadito la “presunzione legale di inerenza e deducibilità delle spese di sponsorizzazione sino al limite di euro 200.000 nella ricorrenza degli ulteriori requisiti” quando sussiste “la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; sia rispettato il limite quantitativo di spesa; la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor; il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale”.

L’Agenzia delle entrare ha presentato ricorso per Cassazione contestando la ricostruzione della commissione tributaria provinciale, prima, e regionale, dopo.

I giudici di Cassazione hanno respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate riconoscendo la corretta qualificazione del fatto da parte della commissione tributaria umbra e condannando l’erario al pagamento delle spese.

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