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Cronaca Guardea

Un ostello al posto del centro di recupero per tossicodipendenti, "sperpero di denaro pubblico" per oltre mezzo milione. Ma è tutto prescritto

Contenzioso giudiziario tra Comunità incontro e Comune di Guardea su un immobile nei pressi dell’oasi di Alviano, la Corte dei conti: ogni responsabilità deve essere imputata agli amministratori, ma l’illecito ormai è estinto

“Tutte le richieste di finanziamento sono state presentate dall’ente locale, quindi, ogni tipo di responsabilità da frustrazione della destinazione pubblicistica deve essere imputata agli amministratori del Comune di Guardea, nei confronti dei quali, tuttavia, la Sezione d’appello ha affermato la prescrizione estintiva dell’illecito”.

È il passaggio chiave della sentenza della Corte dei conti che, di fatto, mette una pietra tombale sopra al contenzioso giudiziario fra Comunità incontro di Amelia e Comune di Guardea per la gestione di un immobile nei pressi dell’oasi di Alviano, di proprietà della struttura di Molino Silla.

La vicenda si apre il 5 dicembre del 1990 quando la Comunità incontro concede in affitto al Comune di Guardea un immobile situato in località Vallecampo – nei pressi dell’oasi naturalistica – stabilendo un canone di concessione simbolico pari a 10 milioni di vecchie lire ogni anno, attraverso un contratto della durata di dieci anni. L’accordo prevedeva che l’immobile sarebbe stato destinato a comunità terapeutica per il recupero di persone tossicodipendenti oltre al “divieto di sublocazione, cessione e mutamento di destinazione”.

“Nel 1990 – scrive nella sentenza la magistratura contabile - il predetto ente locale chiedeva al ministero dei lavori pubblici il contributo per il recupero e la ristrutturazione del bene da destinare a sede di comunità terapeutica residenziale ed attività agroturistica per il reinserimento lavorativo di soggetti ex tossicodipendenti”.

“Successivamente (nel 1997) veniva perfezionato, sempre in favore dell’ente locale, un contratto di comodato avente ad oggetto due fabbricati (ex casa colonica e ex stalle), con precisazione che i predetti beni avrebbero dovuto essere destinati a comunità terapeutica per tossicodipendenti. Per realizzare i lavori, nel 1998 venne richiesto un ulteriore finanziamento al ministero: per queste opere il collaudo intervenne il 9 aprile 2001. Nel 2005 il Comune chiese alla Regione Umbria ulteriori finanziamenti per la sistemazione e riqualificazione ambientale dell’area a servizio dell’ostello per la gioventù e dell’oasi di Alviano”.

“Successivamente, altre risorse pubbliche, per le opere sul fondo, furono destinate dal Comune, ma l’ostello della gioventù, alla fine realizzato, non entrò mai in funzione. L’ente locale, che offrì in gara la gestione del bene, riuscì a ricevere, in due procedure diverse, due offerte che, tuttavia, non trovarono il consenso della Comunità incontro in quanto la destinazione proposta era diversa da quella del recupero dei tossicodipendenti”.

Nel 2015, la procura regionale presso la Corte dei conti “imputava a tutti i convenuti (in misura del 50% in capo alla Comunità incontro e del 50% da ripartirsi in parti eguali tra gli svariati amministratori locali, ossia Giampiero Lattanzi, Vasco Scianca, Fabio Latini, Pascuccio Varasi e Pietro Innocenzi) il danno da percezione di finanziamenti pubblici pari a 464.558,38 euro in favore del ministero delle infrastrutture, 107.206,47 euro in favore della Regione Umbria e 22.385 euro in favore del Comune di Guardea”.

Nel frattempo, però, è intervenuta la prescrizione dell’azione risarcitoria nei confronti degli amministratori locali ma non della Comunità, che però ha sempre ribadito la sua posizione, ossia “avere concesso gratuitamente al Comune i propri immobili sin dal 1990 e di non esserne ancora tornata in possesso, non avere avuto mai alcun rapporto con gli enti finanziatori (Ministero e Regione) essendo le domande state presentate dal Comune di Guardea e di avere manifestato il proprio dissenso alle iniziative proposte dal Comune in quanto esse erano incompatibili con la destinazione dell’immobile a comunità di recupero di tossicodipendenti (finalità per la quale il ministero aveva erogato i finanziamenti)”.

“Dopo la declaratoria di prescrizione in favore degli amministratori del Comune, unici responsabili della mala gestio del bene – scrive in un memoriale difensivo Molino Siulla - la Comunità Incontro onlus si troverebbe ad avere concesso gratuitamente un bene, risultato gestito in modo inefficiente da altri, e paradossalmente a dover rispondere di un pregiudizio erariale imputabile agli amministratori dell’ente locale nei cui confronti l’azione risarcitoria non sarebbe più fruttuosa per intervenuta prescrizione, dovuta ai ritardi nell’esperimento dell’azione alla stessa Comunità non imputabili”.

Ragioni queste che sono state fatte proprie dai giudici contabili che spiegano in sentenza che “il preteso ostruzionismo addebitato alla Comunità Incontro il Collegio tiene ad evidenziare che esso è stato giustificato dalla circostanza che le gestioni proposte dall’ente locale sarebbero state disallineate dalle finalità di recupero di tossicodipendenti promosse dall’ente non lucrativo, nonché avrebbero determinato la violazione del vincolo di destinazione assunto dal Comune nei confronti del Ministero”.

“Con particolare riguardo alla mancata utilizzazione del bene, con sperpero di denaro pubblico – scrivono ancora i giudici - tale pregiudizio non è di certo imputabile alla Comunità incontro, bensì all’ente locale il quale aveva la gestione del bene immobile in questione. Tuttavia, anche tale azione, è prescritta per effetto delle statuzioni della sentenza d’appello”.

“Per tali ragioni non esiste una condotta, commissiva o omissiva, imputabile a titolo di colpa grave alla Comunità incontro” che però da tutta questa vicenda non avrà altro che la liquidazione delle spese legali. Poco più di cinquemila euro.

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