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Cronaca

Gli esplode il colon durante un intervento, chiesto maxi risarcimento ad un medico dell’ospedale di Terni

La procura regionale della Corte dei conti vuole 400mila euro. I giudici: “Procedura corretta, nessuna colpa grave”. Tra le cause dell’evento, un piatto di ceci mangiato la sera prima

La “condotta tenuta dal sanitario” sarebbe stata contraddistinta da una “colpa grave, correlata all’omessa adozione delle procedure di preparazione al trattamento eseguito e di consenso informato del paziente”. Per questo, il 14 ottobre del 2010 ad un paziente in cura presso l’azienda ospedaliera di Terni sarebbe esploso il colon a seguito di un esame e per questo la procura regionale della Corte dei conti ha chiesto al medico che eseguì quella pratica un maxi risarcimento da 400mila euro. Ma i giudici, quasi tredici anni dopo quei fatti, stabiliscono che il medico seguì le procedure e che dunque non ci fu nessuna colpa grave. Ecco com’è andata.

Il paziente, ternano di 73 anni, doveva essere sottoposto ad un “trattamento endoscopico con argon plasma coagulation”. Ma qualcosa durante l’intervento non funzionò e l’esecuzione del trattamento diede luogo all’esplosione del colon del paziente, poi sottoposto ad intervento chirurgico d’urgenza e che nei giorni successivi venne sottoposto ad ulteriori accertamenti sanitari “in relazione ad un quadro clinico di edema polmonare acuto” oltre ad un ulteriore intervento chirurgico.

La magistratura contabile ha ritenuto “che l’evento di danno costituito dalle somme corrisposte a titolo di rimborso della franchigia contrattuale sono eziologicamente collegate alla condotta tenuta dal sanitario ed a lui imputabili a titolo di colpa grave, correlata all’omessa adozione delle procedure di preparazione al trattamento eseguito e di consenso informato del paziente”.

L’intervento presupponeva infatti di seguire una particolare dieta nei giorni e nelle ore precedenti l’esecuzione: niente frutta, verdura e legumi e dieta liquida nell’immediatezza.

“Le stesse conclusioni cui è pervenuto il consulente medico-legale nella perizia del 16 aprile 2015 – scrivono i giudici nella sentenza pronunciata nelle scorse settimane - non possono ritenersi decisive, atteso che la responsabilità del medico (o dei medici che avevano in cura il paziente) comunque espressa con formula dubitativa, è fondata esclusivamente sulla supposizione circa la veridicità di quanto dichiarato dal paziente, vale a dire che il modulo (su cui erano indicate le prescrizioni da seguire, ndr) di cui non vi è attestazione di consegna non gli fu mai consegnato; sicché ciò costituirebbe” una condotta “gravemente censurabile e dovrebbe considerarsi, con elevata probabilità statistica” tra le cause dell’evento che si è poi verificato.

La ricostruzione dei giudici è invece diversa: “Al contrario, deve invece considerarsi che il foglio di prenotazione, effettivamente emesso con riguardo alla prestazione da eseguirsi sulla sua persona, era entrato in possesso di (…). Può soltanto ipotizzarsi che questo modulo potrebbe essere stato trattenuto dal coniuge del paziente che aveva sicuramente seguito l’intero iter dell’esame del marito. Il paziente, infatti, ha informato che vi erano stati accordi telefonici tra la moglie” e il medico “circa la procedura che doveva essere seguita. Tale profilo ricostruttivo è del tutto verosimile e sostenuto non solo dal rapporto di coniugio, ma, soprattutto dal fatto che la moglie era un’ex infermiera professionale e rende coerente la supposizione che” il dottore “conoscesse personalmente entrambi e abbia riposto una ragionevole fiducia circa l’effettiva collaborazione di entrambi nell’adottare le precauzioni e seguire le avvertenze non solo contenute nel foglio di prenotazione ma anche direttamente consigliate loro in prima persona”.

“Va tenuto conto inoltre – aggiunge la sentenza - che il paziente due mesi prima era stato sottoposto a colonscopia, esame più profondo e che doveva aver seguito analoga procedura di preparazione. Pertanto, è ragionevole ritenere che di tutte le precauzioni del caso sia stata edotta la moglie del paziente con la quale” il medico “aveva un contatto diretto”.

Al contrario, “il paziente non si era attenuto alle necessarie prescrizioni dietetiche poiché la sera prima aveva mangiato una dose abbondante di ceci, circostanza dallo stesso consulente indicata quale fattore di rischio per la procedura e che ragionevolmente coinvolge il ruolo della moglie in quanto convivente del paziente”.

I giudici spiegano inoltre che all’epoca dei fatti, la letteratura medica e le conoscenze a disposizione indicavano come “basso” il rischio dell’evento avverso che poi si è verificato. Il medico avrebbe insomma agito correttamente, fatta salva la decisione di “preparazione all’esame con due clismi anziché la pulizia standard di tutto il colon come viene fatta durante la colonscopia”. Per cui, “tenuto conto dello stato delle conoscenze in materia e della non univocità delle linee guida all’epoca in cui il trattamento è stato eseguito con riferimento al rischio di complicanza di esplosione, va escluso che l’evento di danno possa essere imputato al medico a titolo di colpa grave”.

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