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FdI in pressing sul prefetto di Terni: “Verificare se ad oggi sussistono motivi di incompatibilità per Bandecchi”

Il gruppo consigliare di Fratelli d’Italia sollecita il Palazzo del Governo: “In caso affermativo, procedere a norma di legge alle azioni conseguenti”

“Alla luce della nota del ministero degli interni afferente lo stesso tema pervenutaci il 3 agosto e delle controdeduzioni (con relativi allegati) avanzate ieri 7 agosto dall’interessato, nonché in forza di ulteriori elementi eventualmente in suo possesso, chiedono di sapere se sussistano ad oggi motivi di incompatibilità del già citato Bandecchi in ordine alla carica di sindaco di Terni e, in caso affermativo, di voler procedere a norma di legge alle azioni conseguenti”.

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia – Marco Cecconi, Cinzia Fabrizi, Orlando Masselli, Roberto Pastura e Elena Proietti Trotti – con una lettera sollecitano il prefetto di Terni in funzione di un eventuale intervento sulla eventuale incompatibilità del sindaco Stefano Bandecchi.

La missiva di Fdi parte dalla delibera assunta dal consiglio comunale lo scorso 19 giugno per la convalida degli eletti, passando attraverso la nota con cui il ministero dell’interno lo scorso 3 agosto ha espresso un parere sulla vicenda, per poi arrivare alla nota con cui lo stesso Bandecchi, ieri rivolgendosi al prefetto, ha “smontato” le contestazioni.
Meloniani dunque in pressing sul Palazzo del Governo per chiedere “eventuali provvedimenti” e – nel caso “procedere alle azioni conseguenti previste dalla legge”.

Nel caso di incompatibilità, va ricordato, in baso all’articolo 70 del Tuel (testo unico sugli enti locali) “la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale (dice il comma 1) può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile”. Il comma 2 aggiunge che “l'azione può essere promossa anche dal prefetto”.

“Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni comunali - stabilisce in tal senso l’articolo 22 del decreto legislativo numero 150 del primo settembre 2011 - sono di competenza del tribunale della circoscrizione territoriale in cui è compreso il comune medesimo (…)”.

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