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Ripartenza (anche) a Terni. Ora è ufficiale: tutte le novità del Decreto. Dagli spostamenti alle attività economiche

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il nuovo decreto legge. A partire da lunedì 18 maggio cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale

Il Decreto Legge “Ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza sanitaria” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. La prima parte, relativa al contenimento del Coronavirus, si compone di quattro articoli comprese le disposizioni finali e l’entrata in vigore ovvero: “Il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge”

Le misure previste

L’articolo 1 si distribuisce in sedici commi, all’interno dei quali sono indicate le seguenti novità. Elenchiamo le più significative:

- A decorrere dal 18 maggio cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale. Tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

- Fino al 2 giugno sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

- A decorrere dal 3 giugno gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

- Fino al 2 giugno sono vietati gli spostamenti da e per l’estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

- A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l’estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali.

- Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

- Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

- Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

IL TESTO DEL DECRETO LEGGE

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