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Poliziotti no vax senza stipendio, il Tribunale amministrativo regionale concede l'assegno alimentare per le spese quotidiane

Nel decreto dei giudici amministrativi non si ravvisano elementi incostituzionali nei decreti su vaccini e green pass

Poliziotti no vax sospesi dal servizio, il Tar non li riammette al lavoro, ma decreta la corresponsione dell’assegno alimentare per le spese quotidiane.

Gli agenti, difesi dagli avvocati Mauro Sandri, Arcangela Spenillo, Olav Gianmaria Taraldsen, hanno presentato richiesta al Tribunale amministrativo regionale di annullamento e sospensione dell’efficacia degli atti “di accertamento di inosservanza dell'obbligo vaccinale e contestuale sospensione ... con i quali è stata disposta la sospensione con effetto immediato dei ricorrenti dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenza disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, con privazione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, sino al completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre” il 15 giugno del 2022.

Nel ricorso si contestano gli atti “motivati sulla base della recente normativa emergenziale relativa all’attuale stato di epidemia da virus Sars-CoV-2 ... che ha disposto di estendere l'obbligo di certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro pubblici e privati, al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2, con la finalità di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro”.

Secondo i giudici amministrativi “l’istanza di misura monocratica deve considerarsi validamente proposta e motivata”, ma la stessa “non appare tuttavia ammissibile avverso le impugnazioni dei decreti legge e con riferimento alla proposta questione di costituzionalità a carico dei medesimi”. Per quanto riguarda la sospensione dallo stipendio, invece, come già deciso per altri ricorsi “il pericolo di un danno grave ed irreparabile” si deve riconoscere “sia pure limitatamente al mancato contestuale riconoscimento, alla prima scadenza stipendiale anteriore alla data prevista per la trattazione collegiale della domanda cautelare, la corresponsione di un assegno alimentare, lasciando in tal modo i ricorrenti privi di mezzi di sostentamento”.

Per questo è stata accolta l’istanza di misura monocratica nei limiti della corresponsione, alla prima scadenza stipendiale mensile, dell’assegno alimentare. Fissando per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 29 marzo 2022.

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