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Ternana, il TAR del Lazio accoglie la richiesta di revoca di FIGC e Lega B

Il presidente della prima sezione Ter Panzironi accoglie la richiesta di revoca

"Il decreto cautelare monocratico n. 5412/2108 è revocato. La trattazione collegiale dell’istanza cautelare è fissata alla camera di consiglio del 26.9.2018". E' quanto si legge all'interno del provvedimento firmato dalla presidente della prima sezione ter del TAR del Lazio Germana Panzironi

Il contenuto del provvedimento

Lo scorso 15 settembre, la presidente prima sezione ter Di Michele aveva accolto l’istanza di misure cautelari monocratiche, nei termini precisati in motivazione, fissando la trattazione collegiale alla camera di consiglio del 9 ottobre 2018. Un provvedimento che scaturiva dal ricorso presentato da Pro Vercelli e Ternana, a seguito del giudizio di inamissibilità relativo al format della B (decisione del Collegio di Garanzia del CONI sezioni unite dello scorso 11 settembre ndr). Nella giornata di ieri sono state depositate due istanze di revoca da parte di FIGC e Lega B accolte in quella odierna. Presumibile che ora il presidente Frattini annunci nuovi scenari: a rischio il Collegio Di Garanzia di venerdì. La presidente ha revocato sia il provvedimento legato alla Ternana (5411/2018) che quello legato alla Pro Vercelli (5412/2018)

Nuovo decreto del presidente Frattini

A seguito di questa decisione il nuovo decreto del presidente Frattini il quale rinvia al 28 settembre l'udienza del Collegio Di Garanzia del CONI

"Dispone la fissazione, dinanzi alla Prima Sezione, dell’udienza del 28 settembre 2018, alle ore 14.30, per il riesame dei giudizi iscritti al R.G. ricorsi 73-2018 (Ternana/LNPB), 74-2018 (Pro Vercelli/LNPB), 75-2018 (Ternana/FIGC) e 76-2018 (Pro Vercelli/FIGC), relativi al format della Serie B;

dell’udienza, del 1 ottobre 2018, alle ore 14.00, sempre dinanzi alla Prima Sezione, per il riesame dei giudizi iscritti al R.G. ricorsi n. 69-2018 (Ternana/FIGC), 70-2018 (Pro Vercelli/FIGC) e 71-2018 (Siena/FIGC), nell’eventualità in cui il Collegio dovesse assumere una decisione tale da determinarne la relativa reviviscenza; dispone d’ufficio l’abbreviazione alla metà dei termini di cui all’art. 60, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva"

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